Cooperative sociali: cosa sono e le tipologie
Le cooperative sociali sono qualificate come imprese sociali finalizzate al perseguimento dell’interesse della comunità ed all’integrazione dei cittadini. Esse sono state introdotte e regolate dalla Legge 381/1991 e dal decreto 112/2017.
Come descritto nel Libro VI, Titolo V del Codice Civile, le cooperative sociali sono società a capitale variabile ed a mutualità prevalente. Esse possono avere diverse forme giuridiche, ma sono generalmente soggette alle norme relative alle società commerciali, anche se non è esclusa la possibilità che esse siano costituite sotto forma di S.p.A. o S.r.l.
Principio fondante delle cooperative sociali è la democraticità e ciò significa che ogni socio ha gli stessi diritti rispetto agli altri membri, a prescindere dalla quota di capitale versata, come ad esempio il diritto di voto. In questo tipo di società, l’uscita o l’entrata di uno o più soci non comporta modifiche all’atto costitutivo.
Esistono due tipi di cooperative sociali:
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(A) quelle che hanno come scopo la fornitura di servizi educativi, sociali, culturali, formativi e sociali;
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(B) quelle che hanno come scopo l’inserimento di persone svantaggiate all’interno di realtà ed attività commerciali, agricole, industriali o di servizi.
A differenza di altri tipologie di cooperative, quelle sociali possono avere soci volontari (in una quota pari, al massimo, alla metà dei soci lavoratori) e se di categoria B devono avere almeno il 30% di lavoratori svantaggiati (in base alla situazione personale, essi dovrebbero essere soci).
La costituzione di cooperative sociali
Come ogni cooperativa, anche le cooperative sociali si costituiscono per atto pubblico e con successiva registrazione all’Albo delle Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio.
L’Atto Costitutivo di ciascuna cooperativa sociale deve obbligatoriamente contenere:
- i dati dei soci;
- la denominazione e la collocazione delle sedi;
- l’oggetto sociale;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ed i versamenti eseguiti;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, le condizioni per il recesso o per l’esclusione dei soci;
- le forme di convocazione dell’assemblea;
- i criteri di amministrazione e la composizione degli organi sociali e di controllo;
- l’assenza di scopo di lucro.
Ogni cooperativa sociale, per essere ritenuta tale, deve avere i seguenti organi.
- Assemblea dei soci, composta da tutti i soci (generalmente ogni membro ha diritto ad un singolo voto, ma è possibile che, se lo statuto lo prevede, le persone giuridiche ne abbiano 5)
- Consiglio di amministrazione, che amministra la cooperativa ed è eletto dall’assemblea dei soci.
- Collegio sindacale, ossia l’organo che vigila sull’amministrazione della cooperativa. Esso può essere composto da personale dipendente e volontari (mai in numero superiore alla metà dei soci). La Legge, inoltre, specifica che i membri dell’organo direttivo possono ottenere un compenso per la loro attività, che il collegio sindacale può essere un Ente del Terzo Settore.
Le ultime novità
Dopo l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), regolato dal Codice del Terzo Settore, le Cooperative Sociali possono aderirvi in quanto sono enti appartenenti al Terzo Settore. Alle società che decideranno di iscriversi verrà rimossa la qualifica di Onlus per questioni di incompatibilità.
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